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ABRUZZO - ILLEGGITTIMITA' COST. L.R. 17/2008 recante la disciplina sulle acque meteoriche |
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Dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza Corte Costituzionale n 68 del 26 Febbraio 2010 (scarica) Con la sentenza in allegato la Corte Costituzionale, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge Regione Abruzzo n. 17/2008 ("Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del dlgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale")
L'art, 86 testè citato al comma 3 dispone che "in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta...".
La legge regionale n. 17/2008 è stata approvata il 7 novembre 2008, in data successiva alla comunicazione delle dimissioni da parte del Presidente regionale (rese note con Decreto del Vicepresidente del 21 luglio 2008, n. 91), dopo lo scioglimento del Consiglio Regionale, avvenuto con decreto del Vicepresidente della Regione 13 Agosto 2008 n. 111 e dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative del 14 e 15 dicembre 2008.
Nel periodo della prorogatio (intercorrente tra le dimissioni del presidente regionale e lo svolgimento delle elezioni) il Consiglio regionale non ha selezionato le materie da normare limitandole ad oggetti la cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente, né dai lavori preparatori del provvedimento regionale in esame risulta che siano state addotte specifiche argomentazioni in tal senso.
Oltre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale "...restano assorbite le residue censure, ivi compresa la decisione sull'istanza di sospensione...".
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