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News ed Eventi
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SPECIALE NEWS SICUREZZA D.LGS. 81/08 |
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CAPO V del TITOLO VIII “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali” Scarica la news! |
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SISTRI nuovo Decreto Ministero Ambiente 15 Febbraio 2010 |
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Proroga dei termini di iscrizione, modifiche ed integrazioni al decreto 17 Dicembre 2009 SISTRI Il Ministero dell'Ambiente ha differito i termini per l'iscrizione al sistema SISTRI di 30 giorni.
La proroga è disposta dal Decreto 15 febbraio 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti...." e pubblicato sulla GU n. 48 di sabato 27 febbraio 2010.
L'art. 1 del nuovo DM recita: "I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono prorogati di trenta giorni."
Lo stesso decreto contiene inoltre alcune disposizioni che modificano il DM 17 dicembre 2009 sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sia per quanto riguarda l'iscrizione.
Relativamente a quest'ultima e limitandoci alle questioni di interesse generale, segnaliamo che i moduli di iscrizione sono stati modificati ed allegati nuovamente al DM. L'art. 10 recita infatti: "1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati al presente decreto. 2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009. "
Richiamiamo l'attenzione anche sull'art. 12, relativo alla definizione di "delegato".
Nel DM 17 dicembre 2009 (allegato 1A) il delegato veniva definito come "il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale.....". Il nuovo testo recita invece: «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».
Sempre sulle procedure di iscrizione, segnaliamo che la possibilità di iscriversi mediante l'invio dei moduli di iscrizione via posta elettronica, già prevista nel portale Sistri, è disciplinata dall'art. 6 e che le modalità per il conteggio del numero dei dipendenti, anch'esse già indicate nel portale Sistri, sono riprese nell'allegato 1A.
Il nuovo decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Scarica il DM 15/02/2010 e gli allegati |
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IN VIGORE CORRETTIVO AL CODICE AMBIENTALE |
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D.Lgs. 128 del 29/06/2010 (GU n. 186 del 11/08/2010 – Supplemento Ordinario n. 184).
Dal 26 agosto è in vigore il correttivo al D.Lgs.152/2006 in materia di VIA/VAS/IPPC e tutela dell'aria.
Sono efficaci dal 26 agosto 2010 le modifiche al Codice ambientale in materia di emissioni in atmosfera, VIA e VAS apportate dal Governo con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
Il decreto legislativo 128 del 29 Giugno 2010 interviene sulla Parte I (disposizioni generali), nonché sulle Parti II (VIA, VAS, IPPC) e V (Aria) del precedente D.Lgs. 152/2006, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico (con novità anche sanzionatorie). Viene, inoltre, introdotta all'interno del Codice ambientale (Parte II) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con conseguente abrogazione del D.Lgs. 59/2005.
Le Regioni hanno tempo 12 mesi per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dal legislatore. Le procedure di VIA, VAS ed AIA avviate prima del 26 agosto 2010 si concludono in base alle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. D.Lgs. 128 del 29/06/2010 |
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Regione Abruzzo - Calendarizzazione per la presentazione della domanda di rinnovo autorizzazione |
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Calendarizzazione per la presentazione della domanda di rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex Art 12 del DPR 203/88. Le Province della Regione Abruzzo hanno fissato con Deliberazione di Giunta Provinciale la calendarizzazione per la presentazione delle istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’Art. 281, comma 1 della Parte V del D.Lgs. 152/06 (Disposizioni transitorie e finali), per impianti anteriori al 1988 (ai sensi dell’ex art. 12 del DPR 203/88).
L'articolo 281 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (norme transitorie e finali) prevede che "i gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale ... devono presentare una domanda di autorizzazione ...entro i termini di seguito indicati".
"Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari comporta la decadenza della precedente autorizzazione". La Regione Abruzzo, con la Delibera 329/2009, e successivamente le Province con relative Deliberazioni, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 281 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006 esplicitata, hanno approvato la seguente calendarizzazione: · 30 novembre 2009;
· 31 maggio 2010;
· 30 novembre 2010.
I gruppi di aziende che dovranno presentare istanza in ciascuna scadenza sono individuati in base al comune di appartenenza (specificato in ogni Deliberazione di Giunta Provinciale, in ordine alfabetico per le province di Chieti e Pescara e come da allegato 2 della DGP per la provincia di Teramo). dal Comune di Altino al Comune di Lama dei Peligni scadenza al 31/05/2010; dal Comune di Lanciano al Comune di Villamagna scadenza al 30/11/2010. dal Comune di Giulianova al Comune di Morro d’Oro scadenza al 30/11/2009; dal Comune di Roseto degli Abruzzi al Comune di Rocca Santa Maria scadenza al 31/05/2010; dal Comune di Teramo al Comune di Valle Castellana scadenza al 30/11/2010;
PROVINCIA DI PESCARA (non ancora ufficializzato con DGP) dal Comune di Abbateggio al Comune di Montesilvano scadenza al 31/05/2010;
dal Comune di Moscufo al Comune di Villa Celiera scadenza al 30/11/2010. Per la Provincia de L’Aquila non sono tutt’ora disponibili i calendari.
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ABRUZZO - ILLEGGITTIMITA' COST. L.R. 17/2008 recante la disciplina sulle acque meteoriche |
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Dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza Corte Costituzionale n 68 del 26 Febbraio 2010 (scarica) Con la sentenza in allegato la Corte Costituzionale, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge Regione Abruzzo n. 17/2008 ("Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del dlgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale")
L'art, 86 testè citato al comma 3 dispone che "in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta...".
La legge regionale n. 17/2008 è stata approvata il 7 novembre 2008, in data successiva alla comunicazione delle dimissioni da parte del Presidente regionale (rese note con Decreto del Vicepresidente del 21 luglio 2008, n. 91), dopo lo scioglimento del Consiglio Regionale, avvenuto con decreto del Vicepresidente della Regione 13 Agosto 2008 n. 111 e dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative del 14 e 15 dicembre 2008.
Nel periodo della prorogatio (intercorrente tra le dimissioni del presidente regionale e lo svolgimento delle elezioni) il Consiglio regionale non ha selezionato le materie da normare limitandole ad oggetti la cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente, né dai lavori preparatori del provvedimento regionale in esame risulta che siano state addotte specifiche argomentazioni in tal senso.
Oltre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale "...restano assorbite le residue censure, ivi compresa la decisione sull'istanza di sospensione...".
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